Il D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 (recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, modificando il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) ha demandato alle regioni l’organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali per garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria, se delegate ai Comuni.
Ha inoltre definito le prestazioni sociosanitarie come tutte quelle attività che, attraverso percorsi assistenziali integrati, soddisfano bisogni di salute richiedenti unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale, garantendo continuità tra cura e riabilitazione anche nel lungo periodo (articolo 3-septies, comma 1).
Con il *D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, poi aggiornato dal *D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, sono state dettagliate le diverse tipologie di prestazioni sociosanitarie e i criteri di finanziamento, distinguendo tre categorie principali:
Prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria
La Corte di Cassazione ha affermato che, quando le prestazioni sanitarie non possono essere erogate separatamente da quelle socioassistenziali, prevale la natura sanitaria del servizio. In questi casi, il servizio deve essere erogato gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Secondo la Cassazione, le prestazioni integrate sono strettamente necessarie per garantire la cura e la riabilitazione dell’assistito e si qualificano come prestazioni sanitarie erogate dal SSN.
In particolare, per i soggetti gravemente affetti da *morbo di Alzheimer, la Cassazione (sentenza n. 4558/2012) ha chiarito che, data l’inscindibilità tra prestazioni sanitarie e socioassistenziali, i costi devono essere interamente a carico del SSN. Il criterio fondamentale è la presenza di un *piano terapeutico personalizzato, indispensabile per contenere la progressione della malattia e prevenire comportamenti autolesionistici o dannosi per i terzi.
Quando le prestazioni sanitarie pure o integrate sono necessarie, i costi delle RSA devono essere sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale, e non dal paziente.
Riassunto esplicativo
Chi paga i costi delle RSA?
Quando le prestazioni sanitarie in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) sono strettamente legate a quelle socioassistenziali, i costi devono essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Questo avviene, ad esempio, per malattie come l’Alzheimer, dove le cure mediche e assistenziali sono inseparabili.
La chiave è la presenza di un piano terapeutico personalizzato, che renda necessarie queste cure integrate. In questi casi, il paziente ha diritto a un’assistenza gratuita, senza oneri economici per le famiglie.
Questo principio è fondamentale per garantire che le persone con gravi necessità sanitarie ricevano il trattamento adeguato senza discriminazioni economiche.